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STATUTO APERTAMENTE ONLUS



ART. 1 - LA COSTITUZIONE, LA DENOMINAZIONE E LA SEDE
1.1. Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile e della Legge Quadro sul Volontariato n. 266/91 è costituita l'associazione denominata ApertaMente - persone per una società sostenibile e interculturale" con sede a Biella, via Serralunga, 7.
1.2. L'associazione non ha fine di lucro e ha durata illimitata.
1.3. L'associazione è apartitica e multiconfessionale.

 

ART. 2 - I VALORI, LA MISSIONE E LE ATTIVITA'.
2.1. L'associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, della giustizia, della libertà, del rispetto e della nonviolenza, si prefigge come scopo la promozione di scambi di opinione, di studi e di ricerche al fine di favorire il realizzarsi della società sostenibile e interculturale in tutte le sue espressioni.
2.2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:
2.2.1. favorire l'interculturalità attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli immigrati, dei profughi e dei nomadi;
2.2.2. informare sulle cause dell'immigrazione e del nomadismo, sui temi della globalizzazione economica, dello sfruttamento del lavoro minorile e sulle forme di schiavitù ancora presenti nel mondo;
2.2.3. favorire e sostenere le iniziative culturali, formative e informative che siano autonomamente ideate e gestite da gruppi e associazioni di immigrati, profughi e nomadi e siano in linea con i valori di cui al precedente punto 2.1.;
2.2.4. favorire la diffusione del consumo critico, del commercio equo e solidale, del turismo responsabile, della finanza etica, dell'economia sociale, del microcredito, della cooperazione internazionale, dell'affido familiare, dell'adozione nazionale e internazionale, del sostegno a distanza di bambini bisognosi, della formazione interculturale, del disarmo, dell'agricoltura biologica, della libertà di scelta terapeutica e della responsabilità sociale e ambientale d'impresa;
2.2.5. favorire le relazioni, gli scambi e le collaborazioni tra le organizzazioni appartenenti al mondo non profit;
2.2.6. favorire le relazioni, gli scambi e le collaborazioni tra le organizzazioni appartenenti al mondo non profit e gli enti locali, le imprese e gli enti privati
2.2.7. aderire ad altre organizzazioni, anche internazionali, aventi scopi e finalità analoghe nonchè partecipare alla costituzione di centri di studio, associazioni, consorzi e federazioni che siano consoni alle finalità e agli scopi dell'associazione medesima.
2.2.8. le attività di cui al presente comma potranno essere occasionalmente svolte attraverso l'organizzazione di manifestazioni, mostre, concerti, convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, studi e ricerche e, ai fini di una maggiore efficacia comunicativa, attraverso l'edizione e la diffusione di libri, riviste e materiali audio e video.
2.3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

 

ART. 3 - LE RISORSE ECONOMICHE.
3.1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di enti locali, di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni o lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
3.2. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di marzo. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per realizzare le finalità istituzionali e non potranno essere in alcun modo - diretto o indiretto - distribuiti agli aderenti o a terzi.

 

ART. 4 - I MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
4.1. Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, senza pregiudizio di razza, religione o nazionalità che si impegnino a contribuire agli scopi dell'associazione.

 

ART. 5 - I CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI.
5.1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati;
5.2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria;
5.3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
5.4. La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
e) per decesso;
5.5. L'esclusione dei soci, per i punti b), c) e d), è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso;
5.6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

ART. 6 - I DOVERI E I DIRITTI DEI SOCI.
6.1. I soci sono obbligati a:
a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro la data dell'Assemblea ordinaria dei soci;
6.2. I soci hanno diritto a:
a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote associative;
c) accedere alle cariche associative.
d) assistere, con diritto di intervento, alle riunioni del Consiglio Direttivo che verranno comunicate con affissione di idoneo avviso nella sede sociale.
6.3. Le quote associative non possono essere trasmesse a terzi - per nessuna causa - e non possono essere rivalutate.

 

ART. 7 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.
7.1. Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

 

ART. 8 - L'ASSEMBLEA.
8.1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e/o straordinaria;
8.2. L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'associazione e inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
e) delibera le esclusioni dei soci dall'associazione;
f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
8.3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità. Detta convocazione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
8.4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell'associazione e sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo;
8.5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inviarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo;
8.6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. E' ammessa la partecipazione per delega ad un altro socio che non può rappresentare più di un socio. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati;
8.7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
8.8. L'Assemblea può essere convocata anche in occasione di incontri culturali, formativi, informativi e ricreativi.

 

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.
9.1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci.
9.2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio;
9.3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio può affidare, anche in via temporanea, l'espletamento di alcuni compiti, necessari alla realizzazione degli impegni associativi, ad altri membri del Consiglio o ad altri soci. Il Presidente, Il Tesoriere e un altro membro del Consiglio, appositamente designato dal Consiglio, possono operare, con firma disgiunta, sui depositi bancari e postali intestati all'associazione;
9.4. Al Consiglio Direttivo spetta di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio;
c) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
d) deliberare sulle nuove domande di adesione;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
f) accettare lasciti testamentari, donazioni e contributi;
g) deliberare l'adesione e il sostegno a iniziative promosse da altri soggetti;
h) deliberare l'adesione ad altre organizzazioni come previsto dal precedente punto 2.2.7.
9.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano;
9.6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vice il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;
9.7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono trascritti su apposito libro.

 

ART. 10 - IL PRESIDENTE.
10.1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Il Presidente dura in carica due anni;
10.2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo;
10.3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

 

ART. 11 - LA GRATUITA' DELLE CARICHE.
11.1. Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per i soci al precedente articolo 2 punto 2.3.

 

ART. 12 - LIQUIDAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE.
12.1. Nel caso in cui l'Assemblea deliberi lo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea deve contestualmente nominare un liquidatore del patrimonio sociale che dovrà comunque essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato - che contestualmente risultino Onlus - operanti in identico o analogo settore.

 

ART. 13 - RINVIO.
13.1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile, alla legge 266/91, al decreto legislativo 460/97 e a tutte le altre norme vigenti in materia.

 

 

Modificato e approvato in Assemblea straordinaria e ordinaria in data 17 maggio 2008.

 


 

Associazione ApertaMente ONLUS - Persone per una società sostenibile e interculturale
Associazione Iscritta al Registro Provinciale del Volontariato - Sezione Impegno Civile - C.F.90041880023
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